Sono ripetibili le spese sostenute da un coniuge per sostenere le attività imprenditoriali dell’altro coniuge
Gli esborsi sostenuti durante il matrimonio per beni di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, se estranei ai bisogni famigliari, sono suscettibili di ripetizione. Tale regola si applica anche per le spese destinate ad attività imprenditoriali individuali di un coniuge, anche nel caso in cui erano in regime di separazione dei beni.
La solidarietà prevista dall’art.143 c.c. per le spese sostenute per i bisogni della famiglia non esclude la possibilità di ripetizione per gli esborsi che non rientrano in questa categoria.
È quanto stabilito dal Tribunale di Pavia, Sez. III, nella sentenza n.502 del 28.04.2025 qui in commento.
La vicenda processuale all’esame del tribunale pavese trae origine da un divorzio e s’inserisce nella dinamica del contributo che ciascun coniuge in costanza di matrimonio deve dare al ménage famigliare.
L’art. 143 c.c. stabilisce che entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, che sia di natura professionale o casalinga. Trattandosi di un preciso obbligo di legge, non è prevista la ripetizione (ossia la restituzione) di quanto versato all’altro coniuge.
Lo stesso principio limitatamente alle famiglie di fatto (conviventi more uxorio) si ricava – invece – dall’art. 2034 c.c., che regola per esempio le obbligazioni naturali tra conviventi, per cui non è ammessa la restituzione di quanto è stato spontaneamente pagato per adempiere a doveri morali o sociali (è quanto si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione n.21881 del 26/06/2026 stante la quale nella convivenza more uxorio, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’abitazione destinata alla famiglia di fatto, se proporzionato ed adeguato alle condizioni economiche dei conviventi e riconducibile al dovere di reciproca assistenza morale e materiale, integra adempimento di obbligazione naturale a norma dell’art. 2034 c.c. con irripetibilità delle somme versate).
Ma cosa accade per le somme di denaro versate da un coniuge all’altro non in esecuzione di un dovere morale o di un preciso obbligo di legge legato al mantenimento della famiglia?
La risposta è la seguente: salvo diverso accordo intervenuto tra le parti, quelle somme potranno essere chieste in restituzione a norma dell’art. 2041 c.c. che disciplina l’azione generale dell’arricchimento senza giusta causa.
L’art. 2041 c.c. – infatti – impone a chi si è arricchito senza un motivo valido a danno di un’altra persona di indennizzarla nella misura della diminuzione patrimoniale correlativa. I presupposti dell’arricchimento senza giusta causa sono: l’arricchimento dell’uno, la diminuzione patrimoniale dell’altro, il nesso di causalità tra i due e l’assenza di una giusta causa.
Se, pertanto, i contributi versati in costanza di matrimonio non sono ripetibili perché giustificati dall’art. 143 c.c., le somme diversamente versate dall’uno all’altro per soddisfare esclusivamente esigenze personali risultano ripetibili.
Di questo orientamento ha fatto applicazione il Tribunale di Pavia, che ha accolto la domanda del marito finalizzata alla restituzione degli esborsi sostenuti per far fronte alle esigenze dell’impresa della moglie in costanza di matrimonio, in quanto non funzionali a soddisfare i bisogni propri della famiglia.
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(a cura di Avv. Luca Conti)





