Separazioni e divorzi

Separazioni e divorzi più veloci con la Riforma Cartabia

La separazione è il procedimento con cui si ottiene dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto; non fa venir meno il vincolo coniugale, ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio, quali l’eliminazione dell’obbligo di convivenza e di fedeltà, la cessazione la comunione legale dei beni, mentre resistono gli obblighi di mantenimento del coniuge economicamente più disagiato e dei figli non economicamente autosufficienti.

 

Con lo scioglimento del vincolo coniugale, invece, si pone fine al matrimonio, regolamentando di conseguenza i rapporti patrimoniali fra i coniugi ove non siano già stati definiti in sede di separazione, oltre ai diritti / doveri dei genitori rispetto ai figli (istruzione, educazione e mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti).

 

A partire dal 28 febbraio 2023, la Riforma Cartabia attraverso l’art.473 bis.49 c.p.c. ha previsto che i coniugi possano (trattasi di una mera facoltà) proporre cumulativamente la domanda di separazione e quella di divorziocon un unico ricorso.

 

La domanda di divorzio che segue alla separazione è procedibile solo dopo che sia decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (sei mesi in assenza di figli, un anno in presenza di figli, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

 

La procedura appare oggi più snella a partire dai tempi che intercorrono tra il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza, sia con riguardo ai tempi previsti per la costituzione del convenuto ed il successivo scambio di memorie tra le parti.

 

Il ricorso cumulativo di separazione e divorzio è proponibile sia in sede contenziosa sia in sede congiunta (Trib. Milano, IX sezione, sent. dd. 5/5/2023 n.3542).

 

Con riguardo alla domanda cumulativa di separazione e di divorzio proposta congiuntamente dai coniugi le parti possono chiedere al tribunale di sostituire l’udienza di comparizione personale con il deposito telematico di note sintetiche scritte in cui per un verso confermano le condizioni di separazione e dall’altro la volontà di non volersi riconciliare, confermando le condizioni già concordate anche con riferimento allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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