Patrocinio a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Luca Conti è iscritto nelle liste degli avvocati ammessi a patrocinare in giudizio a spese dello Stato (di seguito P.S.S.) nei settori civile e penale.


Si invita a leggere con attenzione il presene foglio illustrativo prima di compilare il modulo per chiedere un appuntamento.

Chi ha diritto al P.S.S.

La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia: artt. 74, 76, 77 e 145 del D.P.R. n.115/2002 e ss. mm.


Possono accedere al P.S.S. i cittadini italiani, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economiche, titolari di un reddito annuo imponibile risultante dall’ultima dichiarazione IRPEF non superiore ad €. 13.659,64.


Nel calcolo del reddito imponibile annuo si considerano i redditi percepiti da tutti i componenti dell’intero nucleo famigliare, con l’eccezione delle cause di separazione e divorzio.


Vengono conteggiati anche: i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, l’assegno unico universale, l’assegno d’inclusione (ex reddito di cittadinanza), le indennità di disoccupazione (NASPI).


Non vengono conteggiate: le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali e le indennità mensili di frequenza per i minori con disabilità.


In ambito penale ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico il limite reddituale è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Quale attività è coperta dal gratuito patrocinio?

Il servizio di P.S.S. copre esclusivamente l’attività giudiziale in ambito civile e penale; non copre l’attività stragiudiziale che resta a carico della parte assistita: appuntamenti singoli, consulenze orali, pareri legali scritti, redazione di diffide, denunce, querele, atti di precetto, le domande di mediazione o di negoziazione assistita.

Documenti da presentare in sede di primo appuntamento

La domanda di ammissione al P.S.S. viene presentata telematicamente dall’avvocato incaricato.


Per presentare correttamente la domanda è indispensabile esibire in occasione del primo appuntamento con i seguenti documenti:


  • Documento d’identità e codice fiscale entrambi in corso di validità
  • Certificato anagrafico di residenza
  • Certificato di Stato di Famiglia aggiornato
  • Dichiarazione dei redditi o equipollente relativo all’ultimo periodo d’imposta
  • Attestato di disoccupazione (per chi è privo di attività lavorativa)
  • Documenti attestanti la percezione di trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, del reddito d’inclusione, dell’indennità di disoccupazione.

Non saranno evase le domande sprovviste della necessaria documentazione.


In caso di ammissione (provvisoria) al P.S.S., questa deve essere conservata per tutto il corso del giudizio fino al pronunciamento della sentenza definitiva, pena la decadenza dal beneficio. In caso di rigetto o di inammissibilità della domanda, questa può essere riproposta al magistrato competente per la causa giudiziale.

Richiedi una consulenza

Compila il modulo seguente per essere ricontatto e ricevere un preventivo su misura per le tue necessità. L’Avv. Luca Conti offre anche patrocinio gratuito a spese dello Stato (P.S.S.) a tutela delle persone meno abbienti.

Il servizio di P.S.S. copre esclusivamente l’attività giudiziale civile e/o penale, mentre non copre quella stragiudiziale che resta a carico della parte assistita.



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