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L’educazione dei figli e le conseguenze penali nei casi di abuso

L’educazione dei figli e le conseguenze penali nei casi di abuso

Tra i doveri dei genitori c’è anche quello di educare i figli: l’art. 315 c.c. stabilisce che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. L’art. 316 c.c. stabilisce che entrambi i genitori esercitano di comune accordo la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
La violazione degli obblighi di assistenza familiare

La violazione degli obblighi di assistenza familiare

L’art.570 c.p. punisce chi abbandona senza giustificato motivo il tetto coniugale ovvero tiene una condotta contraria al benessere famigliare, venendo meno agli obblighi verso figli, coniuge o altri familiari. La norma punisce – altresì – chi malversa i beni del figlio o del coniuge, o non fornisce mezzi di sussistenza a discendenti minori, inabili al lavoro, ascendenti o coniuge non separato per colpa.  Le fattispecie delle condotte omissive o contrarie al benessere famigliare si possono
Il conduttore deve risarcire al locatore I danni arrecati all’immobile

Il conduttore deve risarcire al locatore I danni arrecati all’immobile

Il rapporto locatizio tra proprietario e inquilino non si esaurisce con la restituzione al primo dell’immobile concesso in locazione; l’inquilino deve restituirlo nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, fatta salva la normale usura.  Il conduttore, infatti, deve servirsi dell’immobile conformemente al contratto e conservalo in buono stato di manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia. A questo riguardo l’art. 1590 c.c. stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa locata nelle medesime
Ricorso cumulativo di separazione e divorzio

Ricorso cumulativo di separazione e divorzio

TRIBUNALE DI MILANO Ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi dell’art.473 bis 49-51 c.p.c. Ricorrenti: signor … … … … nato a … … … …  il … … … …  e residente … … … …  in Via / P.zza … … … … C.F. … … … … rappresentato e difeso dall’Avv. TIZIO  (C.F. … … … … ) presso il cui Studio Legale a … … … … in Via / P.zza
La rinuncia del condomino all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento centralizzato

La rinuncia del condomino all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento centralizzato

Può il singolo condomino rinunciare all’impianto di riscaldamento centralizzato, ossia chiedere all’amministratore il distacco della propria utenza dalla centrale termica per passare al riscaldamento autonomo? E se sì, quali sono le conseguenze pratiche per il condomino. La risposta è affermativa ed in questo senso soccorre l’art. 1118 c.c. che recita: il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino