Rapporto tra i genitori aspro e conflittuale: il Giudice può disporre l’affidamento dei figli all’ente pubblico
In tema di affidamento e collocamento dei figli nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, l’art. 337 ter c.c. stabilisce che i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Tale diritto è meglio noto come diritto alla bigenitorialità: essa garantisce la presenza significativa di entrambi i genitori nella vita del minore, anche se la collocazione prevalente è presso un solo genitore.
Tuttavia, quando il rapporto tra i genitori è particolarmente aspro e conflittuale, tale da pregiudicare l’equilibrata crescita psicofisica dei figli, il Giudice può disporre l’affidamento all’ente pubblico (servizi sociali) come previsto dall’art.5 bis della legge n.184/1983.
Non si tratta di una decadenza della responsabilità genitoriale, ma di un intervento di controllo e di supporto quando il conflitto tra mamma e papà rende impossibile una gestione serena e condivisa.
L’affidamento all’Ente in contesti di forte conflitto (quando i genitori non seguono i percorsi indicati) può raggiungere una durata massima di ventiquattro mesi.
L’obiettivo è quello di tutelare il diritto dei minori alla bigenitorialità e di arginare i comportamenti pregiudizievoli degli adulti.
È questo il dato che emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.13981 del 13.05.2026.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, la Corte d’appello di Napoli aveva stabilito che la figlia di una coppia di genitori separati dovesse essere collocata prevalentemente presso la madre e affidata a quest’ultima sulla base delle dichiarazioni rese dalla figlia stessa che aveva espresso il desiderio di restare a vivere con la mamma.
La Corte di Cassazione aveva – però – cassato con rinvio la decisione della Corte d’appello partenopea, perché basata sulle sole dichiarazioni della figlia, senza che fosse stata presa nella dovuta considerazione l’attività manipolatoria ed un certo ostruzionismo svolto dalla madre sulla figlia in pregiudizio dei diritti del padre.
Dopo l’ordinanza di rinvio, la Corte d’appello di Napoli riformava la propria decisione, confermando il collocamento della minore presso la madre, mentre ne disponeva l’affidamento all’ente pubblico (di seguito S.S.) col proposito di mitigare il conflitto tra i genitori; ai S.S. venivano delegate le decisioni su istruzione, salute e educazione della minore in caso di disaccordo tra i genitori.
La scelta di mantenere il collocamento della minore presso la madre, nonostante una pregressa attività ostruzionistica, trovava giustificazione nel fatto che tali condotte erano cessate e che il padre aveva ripreso a frequentare la figlia con regolare assiduità.
Il padre della minore promuoveva nuovamente ricorso alla Corte di Cassazione, perché a suo dire la scelta di collocare la minore presso la madre si poneva in contrasto con l’affidamento ai S.S. e finiva col pregiudicare il ruolo genitoriale del padre.
La Corte di cassazione questa volta rigettava il ricorso del padre, spiegando che l’affidamento ai S.S. era correttamente motivato dalla necessità di superare il conflitto genitoriale nelle scelte quotidiane per la minore, garantendo nel contempo la frequentazione tra il padre e la figlia, e bilanciando il tutto col legittimo desiderio della bambina di vivere con la madre, con l’espressa previsione di un monitoraggio costante da parte dei S.S. affinché non si ripetessero le passate condotte ostruzionistiche in pregiudizio del ruolo genitoriale paterno.
Sulla natura e sulle finalità dell’istituto si segnalano altre pronunce del medesimo tenore:
Cassazione civile, sez. I, sent. 22/07/2026, n. 23759 “I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (tra cui rientra anche l’affidamento del minore ai Servizi Sociali) richiedono che il giudice esamini, accerti e descriva comportamenti specifici e tangibili di gravità tale da comportare, quanto meno, un rischio di pregiudizio per il benessere del minore e la necessità di un intervento finalizzato al recupero della famiglia d’origine; in particolare, è necessario un pregiudizio attuale e concreto per il benessere del bambino, mediante un’attenta valutazione del rapporto genitori-figlio, non essendo sufficiente il mero riferimento alle “forti criticità materne”, a suoi “comportamenti disfunzionali” ed alla scarsa collaborazione della madre con i servizi sociali. Inoltre, tali misure, essendo di carattere temporaneo (previste proprio per fare fronte ad una situazione transitoria e superabile nel tempo, nonché volte a favorire il recupero del rapporto del minore con la famiglia d’origine), devono indicare il periodo di prevedibile durata delle stesse”.
Tribunale di Bergamo, sez. I, sent. 14/04/2023, n. 796 “A tutela del ‘best interest’ della prole va prediletto in termini generali l’affido condiviso ad entrambi i genitori e va limitato l’affidamento all’ente pubblico alle sole ipotesi di inidoneità genitoriale, qualora cioè entrambi i genitori risultino totalmente inidonei all’espletamento delle proprie funzioni. Quest’ultimo modello presuppone la necessità di tutelare i minori dalle condotte pregiudizievoli dei genitori e costituisce una misura di protezione che consente ai servizi sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso un programma di indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale”.
Tribunale di Imperia, sent. 23/04/2020, n. 230 “L’affidamento dei minori all’ente pubblico non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di “affidamento della prole”, in quanto l’affido dei fanciulli può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi; il modulo dell’affidamento dei bambini all’ente locale realizza una limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale e va quindi collocato nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori. La designazione dell’ente pubblico, per l’esercizio della responsabilità genitoriale, in sostituzione dei genitori, comporta che è l’ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori. Si affida il minore all’ente perché la conflittualità tra i partners è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti. L’affidamento all’ente, con delega all’esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto: insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre”.
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(a cura di Avv. Luca Conti)




