Contrattualistica

Contrattualistica

La nozione di contratto è contenuta nell’art. 1321 c.c., che lo definisce come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Da questa nozione si deduce che il contratto è un accordo necessariamente bi o plurilaterale, che ha sempre un contenuto patrimoniale ed infine che ha la funzione di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici tra le parti.

 

L’ordinamento italiano prevede la stipulazione di contratti tipici, il cui contenuto è già predeterminato dalla legge, ma anche di contratti atipici, rimettendo all’autonomia negoziale delle parti (art. 1322 c.c.) la determinazione del contenuto purché rispetti i limiti importi dalla legge, ossia le norme imperative, l’ordine pubblico ed il buon costume.

 

Gli elementi essenziali del contratto sono: l’accordo delle parti (art. 1326 c.c.), che coincide col momento in cui chi ha fatto la proposta contrattuale ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; la causa che deve essere lecita, ossia non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (art.1343 c.c.); l’oggetto che deve essere lecito, possibile e determinato o determinabile (art. 1346 c.c.); la forma che è il mezzocon cui le parti manifestano a terzi la volontà negoziale ed è elemento essenziale del contratto la cui mancata osservanza può comportare la nullità dell’accordo (art. 1350 c.c.).

 

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