L’apertura di un C/C per il figlio minorenne non necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare

L’apertura di un C/C per il figlio minorenne non necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare

L’apertura di un rapporto di c/c intestato al figlio minorenne non rientra, di regola, tra le priorità dei genitori soprattutto quando questi è molto piccolo, perché avendone la rappresentanza legale fino al raggiungimento della maggiore età compiono essi stessi gli atti di ordinaria amministrazione che li riguardano, quali – a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo – il pagamento di rette scolastiche, di corsi ricreativi, di vacanze, l’acquisto di beni che attengono alla quotidianità, l’acquisto di corredi scolastici e quant’altro.

In questi come in tanti altri casi, i genitori attingono dal proprio patrimonio personale o da quello famigliare i denari necessari per fare fronte alle spese per i figli.

Vi sono, tuttavia, dei casi in cui l’apertura di un c/c dedicato e dunque intestato al figlio minorenne si rende necessaria per l’accreditamento di una indennità a fronte di un’accertata disabilità: è il caso delle indennità di accompagnamento e di frequenza.

A questo riguardo, molti si domandano se sia necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare (di seguito G.T.) oppure no.

A tutt’oggi ancora molti istituti di credito richiedono l’autorizzazione del G.T. per l’apertura di un c/c intestato al figlio minorenne; in realtà questa non è più necessaria da molti anni, a seguito di un consolidato orientamento della giurisprudenza.

Vediamo perché.

1) Il dato normativo: l’art. 320 c.c.

Per rispondere al quesito, occorre partire dal dato normativo e segnatamente dall’art. 320 c.c., che riguarda la rappresentanza dei figli minorenni e l’amministrazione del loro patrimonio.

L’art. 320 c.c. precisa che entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli e ne hanno la rappresentanza legale fino al raggiungimento della maggiore età ovvero fino alla loro emancipazione (condizione in cui si trova il figlio d’età compresa tra 16 e 18 anni, non più soggetto alla potestà genitoriale); i genitori amministrano i beni pervenuti ai figli congiuntamente o anche disgiuntamente se si tratta di atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (accettazione o rinunzia dell’eredità, alienazione di beni, accettazione di donazioni, costituzione di ipoteche o pegni su beni pervenuti ai figli, scioglimento di comunioni, concessione di mutui e riscossione di capitali) è necessaria la preventiva autorizzazione del G.T.

E’, pertanto, la natura dell’atto che si va a compiere che crea il discrimine: se l’atto non incide in misura rilevante sul patrimonio del minore non è necessaria l’autorizzazione del G.T.; se invece l’atto è rilevante e tale da incidere in modo significativo sull’integrità e sulla consistenza del patrimonio del minore, allora l’ordinamento richiede la preventiva autorizzazione del G.T.

2) L’apertura di un c/c intestato al figlio minorenne per l’accreditamento di un’indennità.

Tornando al quesito iniziale, per l’apertura di un rapporto di c/c intestato al figlio minorenne con procura ad operare in favore di entrambi i genitori o di uno soltanto, finalizzato all’accreditamento da parte dell’INPS di un’indennità di accompagnamento o di frequenza non è richiesta la preventiva autorizzazione del G.T., non essendo un atto di straordinaria amministrazione ricompreso nell’elenco di cui all’art. 320 comma II c.c., tale da incidere sull’integrità del patrimonio del minore.

Così come ritenuto in molteplici pronunce dell’Autorità Giudiziaria (ex multis Tribunale dii Civitavecchia, sentenza dd. 26/11/2013 n.2269; Cass. Civ., Sez. I, sentenza dd. 13/05/2011, n.10654; Cass. Civ., Sez. III, sentenza dd. 27/03/2019, n.8461) l’accreditamento dell’indennità di accompagnamento o di frequenza a favore di un minore rientra negli atti di ordinaria amministrazione di cui all’art. 320 comma I c.c., non richiede la preventiva autorizzazione del G.T. e le somme così erogate dall’ente previdenziale saranno poi gestite direttamente da chi esercita la potestà genitoriale, congiuntamente ovvero disgiuntamente.

Anche in questo caso, rileva la natura e la consistenza delle indennità in parola: trattasi di somme di denaro di entità non particolarmente significativa, corrisposte periodicamente dall’ente previdenziale e non rientrano nel concetto di “capitali” spiegato dall’art. 320 c.c.; tali indennità sono quindi nella piena disponibilità dei genitori senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del G.T.

Quanto detto vale anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.

Si può dunque concludere che l’apertura di un c/c piuttosto che di un libretto postale nominativo intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega dell’altro genitore; gli esercenti la potestà genitoriale possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo disponibile).

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(a cura di Avv. Luca Conti)

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