In tema di affidamento e collocamento dei figli nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, l’art. 337 ter c.c. stabilisce che i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale. Tale diritto è meglio noto come diritto alla bigenitorialità: essa garantisce la presenza significativa di entrambi i genitori nella vita del minore, anche se la collocazione prevalente
Nei contratti a prestazioni corrispettive, e in particolare nel contratto di compravendita immobiliare, le parti possono stabilire nel contratto preliminare che alla promessa di acquisto / vendita s’accompagni una caparra confirmatoria a garanzia degli obblighi reciprocamente assunti dall’acquirente e dal venditore. La caparra confirmatoria (art.1385 c.c.) offre una tutela immediata in caso di inadempimento contrattuale: chi l’ha versata se inadempiente la perde; mentre chi l’ha ricevuta se inadempiente dovrà restituirne il doppio. L’effetto pratico della
Tra i doveri dei genitori c’è anche quello di educare i figli: l’art. 315 c.c. stabilisce che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. L’art. 316 c.c. stabilisce che entrambi i genitori esercitano di comune accordo la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
L’art.570 c.p. punisce chi abbandona senza giustificato motivo il tetto coniugale ovvero tiene una condotta contraria al benessere famigliare, venendo meno agli obblighi verso figli, coniuge o altri familiari. La norma punisce – altresì – chi malversa i beni del figlio o del coniuge, o non fornisce mezzi di sussistenza a discendenti minori, inabili al lavoro, ascendenti o coniuge non separato per colpa. Le fattispecie delle condotte omissive o contrarie al benessere famigliare si possono
Il rapporto locatizio tra proprietario e inquilino non si esaurisce con la restituzione al primo dell’immobile concesso in locazione; l’inquilino deve restituirlo nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, fatta salva la normale usura. Il conduttore, infatti, deve servirsi dell’immobile conformemente al contratto e conservalo in buono stato di manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia. A questo riguardo l’art. 1590 c.c. stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa locata nelle medesime




