L’ingiunzione di pagamento telematica provvisoriamente esecutiva

L’ingiunzione di pagamento telematica provvisoriamente esecutiva

1. PREMESSE

La procedura d’ingiunzione di pagamento telematica è lo strumento più rapido ed efficace a tutela dei diritti del creditore, perché consente di ottenere per via telematica un provvedimento di condanna – appunto detta d’ingiunzione – a carico del debitore, al fine di promuove al più presto l’esecuzione forzata.

Regolata dagli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile, è ammessa per i crediti certi, liquidi ed esigibili, per chi ha diritto ad una determinata quantità di cose fungibili ovvero alla consegna di una cosa mobile determinata, a condizione che il creditore offra prova scritta del proprio diritto; è altresì ammessa per gli onorari dipendenti da prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborsi spese fatte da avvocati, cancellieri o ufficiali giudiziari; per gli onorari o rimborsi spese spettanti a notai o ad altri esercenti la libera professione, per cui esiste una tariffa legalmente approvata.

Per “prova scritta” del credito s’intendono – ad esempio – le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata ed i telegrammi, le fatture e gli estratti delle scritture contabili tenute nelle forme prescritte dalle norme tributarie debitamente vidimate e bollate, nonché le parcelle vidimate dagli ordini professionali per gli esercenti la libera professione.

Ottenuto l’ordine di pagamento sotto forma di decreto ingiuntivo, ne viene estratta copia dal portale telematico dell’Ufficio Giudiziario emittente, che l’avvocato provvederà ad autenticare come conforme all’originale telematico dal quale è stato estratto. Il decreto così formato dovrà essere notificato tramite posta elettronica certificata al debitore unitamente al ricorso, sempre che il debitore sia munito di una casella di posta elettronica certificata.

In caso contrario, il creditore dovrà chiederne copia conforme all’originale telematico in formato cartaceo, da notificare al debitore tramite Ufficiali Giudiziari oppure a mezzo posta, se l’avvocato patrocinante è autorizzato ad eseguire le notifiche in proprio.

L’ingiunzione contiene l’ordine rivolto al debitore di pagare la somma di denaro piuttosto che di consegnare una cosa mobile determinata entro 40 gg. dalla notifica, con avvertimento che decorso tale termine in assenza di pagamento / consegna e senza che al decreto venga fatta opposizione (art. 645 c.p.c.), questo diventerà definitivo ed il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata.

In questo articolo si prende in esame il caso particolare dell’ingiunzione di pagamento “provvisoriamente esecutiva”, regolata dall’art. 642 c.p.c.

2. L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA

L’ingiunzione è “provvisoriamente esecutiva” a norma dell’art. 642 comma I c.p.c. quando il credito è fondato su una cambiale, su un assegno bancario o circolare, su un certificato di liquidazione di borsa piuttosto che su di un atto ricevuto da un notaio o da un altro P.U. autorizzato a riceverlo: in questo caso, il Giudice su istanza del creditore ingiunge al debitore di pagare la somma di denaro ovvero di consegnare una cosa mobile determinata immediatamente e senza dilazione alcuna, concedendo contestualmente la “provvisoria esecuzione” del D.I. che, in difetto di pagamento / consegna, consente al creditore di procedere subito con l’esecuzione forzata senza dovere attendere i canonici 40 gg. dalla notificazione dell’ingiunzione.

In questi casi, il termine di 40 gg. è fissato solo per la proposizione dell’eventuale causa di opposizione (art. 645 c.p.c.).

Prima considerazione: l’istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. deve essere sempre rivolta dal creditore, mentre non può essere concessa di default del Giudice.

Seconda considerazione: nei casi previsti dal primo comma dell’art. 642 c.p.c., il Giudice non ha potere discrezionale sulla concessione della provvisoria esecuzione, una volta che il creditore gliene abbia fatto istanza, a differenza di quanto avviene nei casi previsti dal II comma dell’art. 642 c.p.c., laddove al Giudice è riservato un potere discrezionale, come vedremo di seguito.

Ed infatti, a norma dell’art. 642 comma II c.p.c. la “provvisoria esecuzione” del D.I. può essere concessa anche se vi è pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio quando il ritardo nell’inizio dell’esecuzione forzata possa pregiudicare il diritto di creditore (circostanza che si verifica quando il debitore versa in uno stato di dissesto economico); oppure quando il creditore produca un documento sottoscritto dal debitore comprovante il diritto fatto valere in giudizio: tale è – per esempio – un qualunque documento scritto in cui il debitore riconosce il debito.

In questi casi, la dizione “l’esecuzione provvisoria può essere concessa” sta ad indicare esattamente il potere discrezionale riservato al giudice, che potrebbe anche non concederla, piuttosto che subordinarla al pagamento di una cauzione.

Sempre in questi ultimi casi il Giudice, ad istanza del creditore, può autorizzare l’inizio dell’esecuzione forzata senza l’osservanza del termine di 10 gg. (art. 482 c.p.c.) decorrenti dalla notifica del D.I. e del pedissequo atto di precetto.

Si propone di seguito il formulario del ricorso per ingiunzione di pagamento telematica come previsto dall’art. 642 c.p.c.

3. FORMULARIO

TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso per ingiunzione di pagamento

telematica ai sensi degli artt. 633-642 c.p.c.

Promosso da: impresa ALPHA SRL, in persona del legale rappresentante p.t. … … … , con sede legale a … … … in Via / P.zza … … … , P.I. … … … , rappresentata e difesa dall’Avv. … … … (C.F. … … …) presso il cui Studio Legale a … … … in Via / P.zza … … … ha eletto domicilio, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Nei confronti di: TIZIO, nato a … … … il … … … e residente a … … … … , C.F. … … …

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica l’indirizzo di posta elettronica certificata … … … ed il numero fax … … …

*****

Ill.mo Tribunale di Trento,

P R E M E S S O

– che l’impresa ALPHA SRL è creditrice nei confronti di TIZIO della somma di € … … … per opere di ristrutturazione edilizia da questi commissionate, così come descritte nel contratto d’appalto … … … (doc.1) e nella fattura emessa a saldo lavori … … … (doc.2);

– che a fronte degli acconti già versati in corso d’opera pari ad € … … … (doc.3), TIZIO non ha più pagato il saldo residuo;

– che in data … … … l’impresa ALPHA SRL ha sollecitato il pagamento della fattura … … … come da lettera raccomandata che si produce (doc.4);

– che TIZIO, a fronte del sollecito ricevuto, ha risposto riconoscendo il debito ed impegnandosi al pagamento entro il … … … , che tuttavia non ha più onorato (doc.5);

– che il credito per il quale oggi si procede è pari ad € … … … per capitale;

– che il credito è altresì certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta e riconoscimento di debito sottoscritto da TIZIO, e pertanto ricorrono i presupposti ex lege per ingiungere al debitore il pagamento immediato della sorte capitale di € … … … per capitale, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza della fattura sino al saldo, oltre al rimborso delle spese legali della procedura monitoria ed accessori come per Legge, il tutto senza dilazione alcuna.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, l’impresa ALPHA SRL in persona del legale rappresentante p.t. … … … ut supra meglio generalizzata, nonché rappresentata, difesa e domiciliata

C H I E D E

alla S.V. Ill.ma di voler ingiungere a TIZIO, nato a … … … il … … … e residente a … … … … C.F. … … … , di pagare alla creditrice ricorrente presso il domicilio eletto immediatamente e senza dilazione alcuna le seguenti somme: € … … … per capitale oltre agli interessi legali calcolati dalla data di scadenza della fattura e sino ad effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese notarili di autenticazione del registro i.v.a. pari ad € … … … (doc.6-7) e di quelle legali pari a complessivi € … … … di cui € … … … per compenso ed € … … … per spese esenti i.v.a. (doc.7), nonché accessori fiscali di fatturazione e successive spese occorrende.

Ai sensi dell’art. 642 comma II c.p.c. si chiede di autorizzare in calce al decreto ingiuntivo l’esecuzione provvisoria, fissando il termine di 40 gg. ai soli effetti dell’opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c.

Si chiede, altresì, di autorizzare la creditrice ricorrente ad intraprendere l’esecuzione forzata del D.I. senza l’osservanza del termine previsto dall’art. 482 c.p.c.

*****

Elenco delle produzioni documentali in copia:

1) Contratto d’appalto;

2) Fattura n. … … … di data … … …;

3) Ricevute contabili degli acconti;

4) Sollecito di pagamento fattura a saldo;

5) Riconoscimento di debito sottoscritto da TIZIO;

6) Estratto autenticato del registro i.v.a.;

7) Fattura notarile per autenticazione dell’estratto registro i.v.a.;

8) Nota spese procedura monitoria.

Dichiarazione di valore: il valore del presente ricorso è pari ad € … … … per capitale e sconta un C.U. dimezzato pari ad € … … … in relazione alla procedura monitoria.

Con Osservanza.

Milano, lì … … … …

Avv. … … …

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(a cura di Avv. Luca Conti)

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